Licenziamento
Collettivo

Per quanto previsto dalla legge n. 223/1991, si parla di licenziamento collettivo quando un’azienda con più di quindici dipendenti, a prescindere dall’attività svolta, intenda licenziare almeno cinque lavoratori nell’arco di centoventi giorni in ciascuna unità produttiva o in più unità produttive nell’ambito della stessa provincia in conseguenza di una riduzione o trasformazione dell’attività o del lavoro.

Il Licenziamento Collettivo

Si tratta del licenziamento che in gergo viene identificato come il “licenziamento per riduzione del personale” e che rientra quindi nella categoria del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, dal momento in cui le cause che stanno alla base del licenziamento stesso devono pur sempre essere attinenti ad esigenze aziendali od organizzative dell’imprenditore.

Un aspetto di fondamentale importanza in tema di licenziamento collettivo è che il datore di lavoro non è libero di scegliere i dipendenti da licenziare ma è vincolato dai cosiddetti criteri di scelta stabiliti dal contratto collettivo o dalla legge

Questo significa che nel caso in cui le esigenze aziendali impongano una riduzione del personale, i primi dipendenti ad essere licenziati dovranno essere quelli con minor carichi di famiglia, con minor anzianità e che, in base alle loro competenze tecniche ed esperienze lavorative pregresse, non possano più essere impiegati all’interno dell’azienda.

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Procedura del licenziamento

licenziamento collettivo

Pur trattandosi di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, a causa dell’elevato numero dei dipendenti coinvolti e del breve arco temporale in cui si intende ridurre il personale, prima di intimare i singoli licenziamenti l’imprenditore è obbligato, a pena dell’illegittimità del licenziamento (vedi articolo Il regime applicabile in caso di licenziamento illegittimo), a seguire una determinata procedura che prevede il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali nel tentativo di valutare congiuntamente la sussistenza di rimedi alternativi al licenziamento.

Solamente qualora al termine del procedimento di consultazione sindacale le parti non siano riuscite a raggiungere un accordo, il datore di lavoro avrà la facoltà di intimare i licenziamenti a ciascuno di loro nel rispetto dei termini di preavviso.

Licenziamento collettivo: conclusione

In questo articolo abbiamo parlato del Licenziamento collettivo, spiegando in cosa consiste e quali sono i criteri per definirlo come tale.

Ricordati: nel caso in cui vengano meno i presupposti di tale tipologia di licenziamento, ovvero qualora i dipendenti che si intendono licenziare siano meno di cinque o si intenda ridurre il personale in un arco temporale più ampio dei centoventi giorni, non si parlerà più di licenziamento collettivo bensì di licenziamenti individuali plurimi, a cui si applicherà la comune disciplina del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

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