licenziamento per giustificato motivo soggettivo

Licenziamento per Giustificato Motivo Soggettivo: cosa prevede la legge

Il Licenziamento per Giustificato Motivo Soggettivo è una delle 2 tipologie di Licenziamento Disciplinare, un provvedimento che può essere adottato dall’imprenditore a fronte di comportamenti del lavoratore posti in essere in violazione delle norme stabilite dalla legge, dai contratti collettivi o dal codice disciplinare affisso all’interno dei locali dell’azienda, tali da compromettere il vincolo fiduciario che deve necessariamente intercorrere tra datore di lavoro e lavoratore.

Appartengono al Licenziamento Disciplinare, sia il Licenziamento per giustificato motivo soggettivo che il Licenziamento per giusta causa.

In questo articolo vediamo nel dettaglio cos’è il Licenziamento per Giustificato Motivo Soggettivo, le differenze tra quest’ultimo e il licenziamento per Giusta Causa, e tutto quello che bisogna sapere prima di iniziare una Procedura Disciplinare.

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Il licenziamento per Giustificato Motivo Soggettivo: differenze rispetto alla Giusta Causa

L’art. 3 della legge n. 604/1966 definisce il giustificato motivo soggettivo come un notevole inadempimento del lavoratore degli obblighi inerenti la propria attività lavorativa.

Tale ipotesi si distingue dalla giusta causa di cui all’art. 2119 c.c. perché caratterizzata da una minore gravità rispetto ad essa; dalla minore gravità del giustificato motivo soggettivo, rispetto alla giusta causa, discendono:

  • il diritto al Preavviso di Licenziamento
  • il diritto al pagamento della relativa indennità sostitutiva in caso di mancato rispetto del periodo di preavviso

Il notevole inadempimento che dà luogo al giustificato motivo soggettivo di licenziamento deve avere una consistenza tale da escludere che l’applicazione di sanzioni conservative sia idonea a dare affidamento circa l’esattezza dei futuri comportamenti del lavoratore.

La giurisprudenza tende a sottolineare che la distinzione tra giusta causa e giustificato motivo soggettivo non va ricercata sotto un punto di vista qualitativo bensì quantitativo, in relazione alla maggiore o minore gravità della violazione contrattuale addebitata al dipendente licenziato.


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Lo scarso rendimento del lavoratore

La giurisprudenza ha individuato alcune delle mancanze tipiche che danno luogo al giustificato motivo soggettivo. 

Una delle più rilevanti è lo scarso rendimento del lavoratore, che viene configurato come il comportamento che, mediante una cattiva qualità o una bassa quantità della prestazione resa, ponga in essere un notevole inadempimento dei propri obblighi contrattuali.

Il rendimento costituisce un vero e proprio dovere per il lavoratore, che nel rapporto di lavoro subordinato non è obbligato al raggiungimento di un risultato, ma è comunque tenuto ad esplicare le proprie energie lavorative con la diligenza e la professionalità medie richieste dalle mansioni svolte.

Se queste caratteristiche vengono meno, il datore di lavoro potrebbe irrogare il licenziamento per giustificato motivo soggettivo.

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Criteri del Licenziamento per Giustificato motivo soggettivo

La Corte di Cassazione ha elaborato una serie di criteri da utilizzare in sede giudiziale per riconoscere la sussistenza del giustificato motivo soggettivo in caso di scarso rendimento.

Secondo la maggioranza delle pronunce il giudice, nella sua attività di accertamento, deve valutare la contemporanea presenza dei seguenti elementi:

  • elemento soggettivo: il comportamento del lavoratore deve essere accompagnato dal dolo o quanto meno deve essere imputabile a titolo di colpa, perché commesso in violazione delle regole di prudenza e diligenza cui ogni comportamento umano deve conformarsi;
  • nesso di causalità: occorre valutare se lo scarso rendimento sia effettivamente dovuto al suo inadempimento e non a ragioni inerenti l’organizzazione aziendale;
  • esigibilità: verificare se il rendimento disatteso dal lavoratore potesse essere dallo stesso esigibile.

Per quanto riguarda la ripartizione tra le parti dell’onere della prova, la Cassazione ha più volte ribadito il principio secondo cui, in relazione all’ipotesi dello scarso rendimento, il datore di lavoro che intenda farlo valere quale giustificato motivo soggettivo di licenziamento non può limitarsi a provare il mancato raggiungimento del risultato atteso e la sua legittima esigibilità, ma è onerato della dimostrazione di un notevole inadempimento da parte del prestatore agli obblighi contrattuali.

Tale inadempimento deve essere valutato anche alla luce degli aspetti concreti del fatto addebitato, tra cui il grado di diligenza richiesto dalla prestazione, quello usato dal lavoratore, nonché l’incidenza dell’organizzazione dell’impresa e dei fattori socio-ambientali.

Conclusione

In questo articolo abbiamo parlato del Licenziamento per Giustificato Motivo Soggettivo.
I criteri necessari per riconoscere la sussistenza del giustificato motivo soggettivo in caso di scarso rendimento sono :

  • elemento soggettivo
  • nesso di causalità
  • esigibilità

Ricordati che quando si parla di Licenziamento si entra in una questione davvero delicata e commettere errori è all’ordine del giorno. Ecco perché scegliere di rivolgersi ad un Avvocato che si occupa proprio di licenziamenti farebbe un’enorme differenza.

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