licenziamento per assenza ingiustificata

Il licenziamento per assenza ingiustificata: quando è possibile

In questo articolo parliamo della Licenziamento per assenza ingiustificata, vedendo che cos’è e quando un dipendente può essere licenziato per questo motivo.

Se hai letto l’articolo in cui spieghiamo come licenziare un dipendente, sai benissimo che esistono diversi tipi di licenziamento:

Esiste però anche il Licenziamento per assenza ingiustificata!

In questo video e in questo articolo vediamo tutto quello che devi sapere su questo tipo di licenziamento e cosa fare se ti trovi in questa spiacevole situazione con un tuo lavoratore dipendente.

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Licenziamento per assenza ingiustificata

È pacifico che il dipendente abbia diritto, in alcune circostanze, di assentarsi dal lavoro. Ciò può accadere, tuttavia, solo ove ne ricorra un valido motivo, di solito corrispondente alla malattia o ad altri permessi previsti dalla legge o dai contratti collettivi.

In questi casi, il lavoratore deve comunicare l’assenza al datore di lavoro in anticipo o, al più tardi, il giorno stesso in cui intende assentarsi.
Laddove si assenti senza comunicarne al datore di lavoro il motivo, egli commette un illecito disciplinare e sarà passibile di essere sanzionato. Nei casi più gravi potrà essere licenziato, potendo l’assenza ingiustificata configurare una giusta causa di licenziamento.

Detto ciò va considerato oltre quale limite le assenze ingiustificate legittimino il licenziamento. Vediamolo insieme!

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Quando si può licenziare per assenza ingiustificata

Il punto di riferimento in materia è il contratto collettivo di lavoro, il quale indica le sanzioni applicabili all’assenza ingiustificata e il numero massimo di assenze oltre le quali si può incorrere nella massima sanzione disciplinare.

Così, è generalmente considerato legittimo il licenziamento per giusta causa di un lavoratore che superi i giorni massimi di assenza ingiustificata previsti dal CCNL, qualora costui non si curi di darne alcuna valida giustificazione e violi quindi gli obblighi di comunicazione su di esso gravanti (così, tra altre, C. Cass, sez. lavoro, 08.11.2017, n. 26465).

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La valutazione del giudice

La giurisprudenza ha tuttavia chiarito che la sussistenza della giusta causa, alla quale la tipologia di licenziamento in esame è riconducibile, rientra nell’attività valutativa del giudice di merito.

Le previsioni contenute nel CCNL sono da considerarsi un parametro cui fare riferimento e – anche qualora la condotta del lavoratore sia astrattamente corrispondente alla fattispecie tipizzata contrattualmente – non sono vincolanti per il giudice, fermo restando che non può essere irrogato un licenziamento per giusta causa quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo in relazione ad una determinata infrazione (così tra le altre C. Cass. 16784/2020).

Così, ad esempio, il licenziamento basato sul superamento del numero massimo di assenze ingiustificate è stato considerato illegittimo in considerazione del comportamento contrario ai principi di buona fede e correttezza tenuto dal datore di lavoro, il quale non aveva fornito alcun riscontro alla richiesta del dipendente di fruire di un periodo di ferie rivelatosi poi coincidente con quello in cui quest’ultimo si era assentato (C. Cass. 16.04.2018, n. 9339). 

Va quindi tenuto ben presente che l’assenza ingiustificata non costituisce automaticamente giusta causa di licenziamento ma – proprio in quanto giusta causa – essa va attentamente valutata, caso per caso, nel suo concreto realizzarsi.

Va comunque osservato che in merito alla ripartizione dell’onere della prova sull’assenza ingiustificata, la giurisprudenza ritiene che il datore di lavoro – sul quale di regola grava l’onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento – possa limitarsi a provare l’assenza nella sua oggettività, gravando al contrario sul lavoratore l’onere di provare gli elementi che possono giustificarla o ricondurla ad una causa a sé non imputabile (così C. App. Roma, 13.05.2020, n. 989; Trib. Civitavecchia, 04.06.2020, n. 240).

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Conclusione sul licenziamento per assenza ingiustificata

In questo articolo abbiamo parlato del licenziamento per assenza ingiustificate.

E’ possibile licenziare un dipendente che si assenti dal luogo di lavoro senza una valida motivazione, tuttavia l’assenza ingiustificata non costituisce automaticamente giusta causa di licenziamento ma – proprio in quanto giusta causa – essa va attentamente valutata, caso per caso, nel suo concreto realizzarsi.

Il licenziamento per assenza ingiustificata dunque non è automatico bensì la sua legittimità deve essere dichiarata da un giudice di merito.

Ricordati che quando si parla di Licenziamento si entra in una questione davvero delicata e commettere errori è all’ordine del giorno. Ecco perché scegliere di rivolgersi ad un Avvocato che si occupa proprio di licenziamenti farebbe un’enorme differenza.

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