licenziamento in tronco

Il licenziamento in tronco: è sempre applicabile?

Nella prassi quotidiana si è soliti parlare di “licenziamento in tronco”, ovvero intimato senza preavviso. 

In questo articolo e in questo video vediamo che cosa si intende con il termine Licenziamento in tronco e tutto quello che devi sapere su questa tipologia di licenziamento.

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Leggi anche gli articoli: il licenziamento per giustificato motivo soggettivo e il licenziamento per scarso rendimento.

Cos’è il Licenziamento in tronco

Con il termine licenziamento in tronco ci si riferisce al licenziamento per giusta causa, il quale, avendo alla base un fatto talmente grave da non poter consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro, è intimato con effetto immediato.

Spesso i contratti collettivi di lavoro elencano una casistica delle vicende che giustificano il licenziamento in tronco. Va tuttavia considerato che, secondo la giurisprudenza, la sussistenza della giusta causa rientra nell’attività valutativa del giudice di merito e la casistica contenuta nel CCNL non è per esso vincolante.

Il solo limite che il Giudice incontra in siffatto accertamento è costituito dal principio secondo cui non può essere irrogato un licenziamento per giusta causa quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo in relazione ad una determinata infrazione (così tra le altre C. Cass. 16784/2020, C. Cass., sez. lav., 7567/2020).

Ciò premesso, gioverà soffermarsi sugli specifici eventi che possono dar luogo a tale forma di licenziamento. Vediamolo ora!

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Leggi anche: il Preavviso di Licenziamento; Sblocco Licenziamenti 2021Come licenziare un dipendente.

Quando è possibile il licenziamento in tronco

I casi più frequenti in cui è possibile il licenziamento in tronco, nella prassi, sono quelli dovuti:

  • all’abbandono del posto di lavoro
  • ad assenze ingiustificate
  • all’insubordinazione del dipendente, specie quando accompagnata da reazioni violente, fisiche o verbali, nei confronti del datore o di un superiore.

La legittimità del licenziamento in tronco è stata altresì riconosciuta nel caso in cui il dipendente, assentatosi per malattia, svolgesse contemporaneamente mansioni lavorative presso un’altra azienda (C. Cass. n. 14046/2005; C. Cass. n 11747/2005). Vedi anche l’articolo sul Licenziamento per Malattia e Il regime applicabile in caso di licenziamento illegittimo.

O ancora nel caso in cui il lavoratore esprimesse opinioni sul datore di lavoro tanto negative da oltrepassare il diritto di critica e sfociare in una condotta lesiva del decoro e dell’immagine dell’impresa (C. Cass. n. 21362/2013; C. Cass. n. 29008/2008).

Leggi anche:  Licenziamento discriminatorio, nullo, intimato in forma oraleLicenziamento dei dirigenti e Licenziamento per superamento del periodo di comporto.

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Licenziamento per reato

Una casistica particolare è quella rappresentata dalla commissione di un reato da parte del dipendente. Infatti, la sanzione disciplinare (vedi Licenziamento Disciplinare e Procedura Disciplinare) è indipendente dall’eventuale sanzione penale.

Ai fini del licenziamento va dunque valutato in quale misura la specifica condotta criminosa del lavoratore possa aver leso il rapporto di fiducia con l’impresa.

Esempio ricorrente e generalmente causa di licenziamento è quello legato all’impossessamento abusivo di beni aziendali da parte del lavoratore. Sul punto, la giurisprudenza ha escluso che possa avere rilievo la qualifica del fatto sotto il profilo penale (quale, in tal caso, furto o appropriazione indebita), né che valga ad escludere il licenziamento la scarsa rilevanza, o finanche l’assenza, del danno patrimoniale che ne derivi all’azienda.

È stato quindi affermato che il licenziamento in tronco, in simili casi, sia giustificato dal fatto che il comportamento del lavoratore danneggi il rapporto di fiducia con il proprio datore (C. Cass. n. 5633/2001; C. Cass. n. 19684/2014; C. Cass. n. 16260/2004; C. Cass. n. 14507/2003).

Esemplificando ulteriormente, una recente pronuncia giurisprudenziale ha affermato la legittimità del licenziamento in tronco del dirigente medico che, per nascondere l’utilizzo della vettura aziendale fuori dall’orario previsto, aveva dichiarato il falso posticipando l’orario di un sinistro dalla sera alla mattina seguente, quando la guida del mezzo gli sarebbe stata consentita (C. Cass., sez. lav., n. 11644/2021).

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Conclusione

La possibilità di licenziare “in tronco”, va quindi attentamente valutata in base alla specifica condotta tenuta dal dipendente, con particolare riferimento alla lesione della fiducia che tale condotta viene a generare.

Va infine tenuto presente che il licenziamento in tronco, essendo fondato su ragioni disciplinari deve essere preceduto dalla contestazione dell’addebito ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, a pena di illegittimità della sanzione.

Ricordati che quando si parla di Licenziamento si entra in una questione davvero delicata e commettere errori è all’ordine del giorno. Ecco perché scegliere di rivolgersi ad un Avvocato che si occupa proprio di licenziamenti farebbe un’enorme differenza.

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Leggi anche: Licenziamento collettivo; Licenziare un dipendente a tempo determinato; Licenziamento per assenza ingiustificata.