licenziamento per scarso rendimento

Il licenziamento per scarso rendimento: quando e come procedere

In questo articolo parliamo della Licenziamento per scarso rendimento di un dipendente, vedendo che cos’è e quando un dipendente può essere licenziato per questo motivo.

Se hai letto l’articolo in cui spieghiamo come licenziare un dipendente, sai benissimo che un dipendente può essere licenziato non solo a causa della sua condotta ( licenziamento disciplinare) o perché viene meno il vincolo di fiducia a causa di una determinata circostanza (licenziamento per giusta causa e licenziamento per giustificato motivo soggettivo), bensì in alcuni casi anche quando il lavoratore non si impegna nel svolgere il proprio ruolo e la propria attività lavorativa.

In questo video e in questo articolo vediamo tutto quello che devi sapere sul licenziamento per scarso rendimento e cosa fare se ti trovi in questa spiacevole situazione con un tuo lavoratore dipendente.

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Il licenziamento per scarso rendimento: quando è possibile

Una delle possibili cause alla base del Licenziamento è lo scarso rendimento del lavoratore, consistente in un inadempimento alla sua obbligazione principale, che è quella di svolgere la prestazione lavorativa. 

Affinché possa applicarsi tale forma di licenziamento non è tuttavia sufficiente che il lavoratore non abbia raggiunto gli obiettivi di produzione prefissati.

Infatti, ai fini della sussistenza dello scarso rendimento, è necessario che il datore di lavoro provi:

  • il presupposto oggettivo, da identificarsi con un rendimento del lavoratore notevolmente inferiore e sproporzionato rispetto alla media (corrispondente ad un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore; così C. Cass. 31487/2018)
  • il presupposto soggettivo, cioè che lo scarso rendimento derivi da un comportamento dolosamente o colposamente negligente del lavoratore e che detto comportamento non sia meramente episodico ma reiterato nel tempo (la legittimità del licenziamento per scarso rendimento è stata riconosciuta, ad esempio, nel caso del dipendente A.T.A. che aveva reiteratamente rifiutato di svolgere i lavori di pulizia, così C.Cass. 17602/2021).

Quando non è possibile

Il semplice mancato raggiungimento degli obiettivi di produzione, dunque, non può giustificare questa forma di licenziamento, atteso che ciò potrebbe non dipendere dalla negligenza del lavoratore bensì dall’organizzazione del lavoro da parte dell’imprenditore o da fattori socio ambientali (così, C. Cass. 26676/2017).

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Come procedere

Trattandosi di un licenziamento legato alla condotta del dipendente, esso si configura come una forma di licenziamento per giustificato motivo soggettivo.

Pertanto, il datore di lavoro che volesse licenziare per scarso rendimento, oltre a dover dimostrare la negligenza dolosa o colposa del lavoratore, dovrà far precedere l’intimazione dalla contestazione scritta dell’addebito e dalla concessione al lavoratore del termine a sua difesa, nel rispetto della procedura prevista dall’art. 7 della legge 300/1970.

Va tuttavia segnalato che, in passato, un orientamento giurisprudenziale ha ricondotto taluni casi di scarso rendimento all’ipotesi del giustificato motivo oggettivo. Ciò avverrebbe ove la prestazione del lavoratore, anche in assenza di sua colpa, risultasse tanto esigua da incidere negativamente sulla produzione aziendale e non essere più di alcuna utilità per l’impresa, comportando altresì risvolti negativi sulla produzione aziendale (C. Cass. 3250/2003; Trib. Milano, 26212/2015; Trib. Milano 3426/2015).

Tale orientamento interpretativo è tuttavia nettamente minoritario ed è da ritenersi che, nella generalità dei casi, lo scarso rendimento sia riconducibile ad un giustificato motivo soggettivo di licenziamento.

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IL Licenziamento Per Superamento del Periodo di Comporto

Lo scarso rendimento del lavoratore potrebbe però essere causato dall’assenza prolungata dallo stesso dal luogo di lavoro a causa di una malattia. Nel caso di assenza del lavoratore per malattia o infortunio la legge riconosce il diritto alla conservazione del posto di lavoro per un determinato periodo di tempo definito periodo di comporto.

Durante il periodo di comporto,  il datore di lavoro non può licenziare il dipendente assente a meno che non ricorra una autonoma causa di recesso, quale, ad esempio la giusta causa.

Una volta che questo periodo di comporto si esaurisce, l’imprenditore ha diritto di recedere dal contratto nel rispetto delle procedure previste per il licenziamento individuale. In questi casi, ai fini della legittimità del licenziamento, è sufficiente il decorso del termine e il datore di lavoro non è tenuto a dimostrare la sussistenza di alcun altro giustificato motivo né l’impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse.

Per approfondire questo argomento leggi l’articolo sul Licenziamento per superamento del periodo di comporto.

Conclusione sul licenziamento per scarso rendimento

In questo articolo abbiamo parlato del Licenziamento per scarso rendimento del lavoratore.

Affinché possa applicarsi tale forma di licenziamento non è tuttavia sufficiente che il lavoratore non abbia raggiunto gli obiettivi di produzione prefissati, bensì è necessario che il datore di lavoro provi:

  • il presupposto oggettivo, da identificarsi con un rendimento del lavoratore notevolmente inferiore e sporzionato rispetto alla media;
  • il presupposto soggettivo, cioè che lo scarso rendimento derivi da un comportamento dolosamente o colposamente negligente del lavoratore e che detto comportamento non sia meramente episodico ma reiterato nel tempo;

Ricordati che quando si parla di Licenziamento si entra in una questione davvero delicata e commettere errori è all’ordine del giorno. Ecco perché scegliere di rivolgersi ad un Avvocato che si occupa proprio di licenziamenti farebbe un’enorme differenza.

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