licenziamento per mancanza di lavoro

Il licenziamento per mancanza di lavoro: i limiti

In questo articolo parliamo di Licenziamento per mancanza di lavoro e di tutto quello che devi sapere devi licenziare uno o più dipendenti per riduzione del personale.

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Il licenziamento per mancanza di lavoro

È talvolta possibile che, per il sopravvenire di una crisi, di un calo del fatturato ovvero per ragioni di organizzazione del lavoro si registri un calo della produzione e l’azienda si ritrovi a dover ridurre il personale. In tal caso si può considerare la possibilità di licenziare alcuni dipendenti.

Il licenziamento per mancanza di lavoro è riconducibile al licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO).
Tale tipo di licenziamento individuale è definito dalla legge come licenziamento determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.

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I limiti imposti dalla legge

Ciò premesso vanno considerati alcuni limiti che la legge pone nell’applicazione di tale tipo di licenziamento.

Innanzitutto il datore di lavoro che intenda licenziare per giustificato motivo oggettivo dovrà:

  • provare le ragioni organizzative o produttive che hanno reso necessaria la soppressione del posto di lavoro
  • provare il nesso tra tali ragioni ed il licenziamento.

Pertanto, la motivazione economica dovrà essere reale e fondata, non sarà dunque legittimo procedere al licenziamento per poi procedere a nuove assunzioni, né intimare il licenziamento con l’unico scopo di “liberarsi” di un dipendente.

L’imprenditore dovrà poi provare l’impossibilità di una diversa utilizzazione del lavoratore all’interno dell’azienda assegnandogli altre mansioni compatibili con la sua qualifica (c.d. obbligo di repêchage). Tale obbligo, è posto al fine di contemperare l’interesse del datore al regolare funzionamento dell’impresa con quello del lavoratore a mantenere la propria attività lavorativa.

Infine, sarà onere del datore di lavoro provare di aver rispettato i criteri di correttezza e buona fede nella scelta tra più lavoratori licenziabili, tutelando quelli nella posizione più debole.

Quanto a tali criteri, la prassi e la giurisprudenza ormai consolidate ritengono doversi fare applicazione dei medesimi criteri previsti nei casi di licenziamento collettivo, ossia i carichi di famiglia, l’anzianità e le esigenze tecnico produttive ed organizzative.

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Leggi anche gli articoli sul Licenziamento per giustificato motivo soggettivo, sul Licenziamento discriminatorio, nullo, intimato in forma orale, sul Licenziamento dei dirigenti e sul Licenziamento per superamento del periodo di comporto.

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Precisazioni sul licenziamento per mancanza di lavoro

Ciò detto in merito ai requisiti sostanziali del tipo di licenziamento in esame, è opportuno svolgere alcune precisazioni sul piano della procedura.

Innanzitutto va tenuto presente che l’impresa con oltre 15 dipendenti che intenda licenziare un lavoratore assunto prima del 7 marzo 2015 (data di entrata in vigore del Jobs Act) deve seguire una specifica procedura, disciplinata dall’art. 7 della legge 604/66.

Tale procedura, in sintesi, prevede l’esperimento di un tentativo di conciliazione innanzi all’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Solo in caso di fallimento di tale tentativo potrà essere intimato il licenziamento. La procedura appena descritta è stata tuttavia abrogata dal Jobs Act. Pertanto, per i lavoratori assunti a far data dall’entrata in vigore di detta ultima normativa, il tentativo di conciliazione non è più necessario.

Il licenziamento collettivo

Infine, un’ultima precisazione va fatta in merito al numero di licenziamenti da intimare. Infatti, qualora si renda necessario procedere a più di cinque licenziamenti nell’arco di 120 giorni (e sempre trattandosi di imprese con più di quindici dipendenti) non si parlerà più di licenziamento individuale bensì di licenziamento collettivo. Tale ultima fattispecie di licenziamento è regolata con una sua propria e specifica disciplina (portata dalla L. 223/1991), la quale prevede l’intervento delle rappresentanze sindacali.

Vedi anche l’articolo sul Licenziamento per Malattia, sulla lettera di licenziamento per giusta causa e Il regime applicabile in caso di licenziamento illegittimo.

Conclusione

Siamo arrivati alla fine di questo articolo sul Licenziamento per mancanza di lavoro . Questo tipo di licenziamento rientra nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, tuttavia esistono dei limiti imposti dalla legge per poter procedere con un licenziamento di questo tipo.

Ricordati che quando si parla di Licenziamento si entra in una questione davvero delicata e commettere errori è all’ordine del giorno. Ecco perché scegliere di rivolgersi ad un Avvocato che si occupa proprio di licenziamenti farebbe un’enorme differenza.

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